Statuto dell’associazione

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BACINO
AGNO CHIAMPO CONCESSIONARIA DI ACQUE PUBBLICHE PER
L’ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA
TITOLO I
Della Associazione in genere – Scopi e finalità
Articolo 1
E’ costituita, con durata illimitata, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Bacino Agno-Chiampo” con 1^ sede in
Recoaro Terme presso l’Oratorio San Giorgio in via Bella Venezia, 80.
Il Bacino Agno-Chiampo è una libera Associazione di pescatori dilettanti e sportivi, animati dal comune intendimento di
praticare la pesca stessa in forme razionali ed organizzate, senza finalità professionali o di lucro.
Articolo 2
Per realizzare i suoi fini sociali, l’associazione si prefigge:
a) di gestire, tramite concessioni, le acque pubbliche della Provincia di Vicenza al fine di organizzare e disciplinare
l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, nell’osservanza degli obblighi derivanti dai provvedimenti
concessori e dei precetti generali e particolari stabiliti dalle leggi e dai regolamenti in materia;
b) di provvedere ad una razionale coltivazione delle acque, basandosi soprattutto sull’incremento della produttività
naturale degli ecosistemi acquatici, sul riequilibrio biologico e sul mantenimento delle linee genetiche originarie delle
specie ittiche, uniformandosi alle indicazioni contenute nella Carta Ittica della Provincia di Vicenza;
c) di promuovere riunioni, manifestazioni sportive e ricreative, azioni di promozione turistica ed ogni altra iniziativa atta
ad esaltare i valori etico sociali dello sport della pesca, quali mezzi di elevamento morale, di miglioramento fisico e di
sano impiego del tempo libero.
Articolo 3
L’associazione trae i mezzi per il suo funzionamento e per il raggiungimento dei suoi fini dalla contribuzione finanziaria
dei Soci.
Fonti di finanziamento finalizzato derivano altresì dalla Provincia.
Può accettare altresì contributi in denaro od in altra forma, anche da fonti esterne, pubbliche o private, purché consistano
in mere liberalità e non abbiano, comunque, finalità in contrasto con quelle perseguite dall’associazione e non ne
condizionino, in qualsiasi modo, l’attività.
L’associazione, per consentire l’esercizio della pesca dilettantistica e sportiva ai pescatori che ne facciano richiesta, può
altresì effettuare la cessione a pagamento di permessi giornalieri, nel rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti
disposizioni in materia tributaria.
Articolo 4
L’anno sociale, agli effetti giuridici e della amministrazione, inizia con il primo gennaio e termina l’ultimo giorno di
dicembre.
TITOLO II
Dei Soci
Articolo 5
Chiunque può fare richiesta di diventare Socio della Associazione. Tutti i soci sono tenuti a corrispondere la quota annua
stabilita entro i termini fissati.
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A tutti i soci maggiorenni sono riconosciuti i medesimi diritti di voto, eleggibilità e partecipazione alla vita della
Associazione.
Per i minori, per i quali possono essere previste quote ridotte, è necessario che la richiesta di associazione sia
accompagnata dal consenso dei genitori.
Articolo 6
Le domande di ammissione devono essere presentate alla Associazione specificando generalità complete e domicilio del
richiedente; devono contenere la dichiarazione, da parte del richiedente, dell’impegno di osservare le disposizioni
contenute nello Statuto Sociale, nelle normative vigenti e nel Regolamento Provinciale per la pesca.
Il Consiglio Direttivo decide sull’accoglimento delle domande.
Articolo 7
È incompatibile con la qualità di socio:
a) l’esercizio di attività contrarie alle finalità istituzionali della Associazione;
b) l’esercizio della pesca scientemente attuato in violazione delle norme regolanti la pesca sportiva;
c) il commercio, a scopo di lucro, del prodotto ricavato dalla pesca nelle acque della concessione.
Articolo 8
Le quote associative non sono trasmissibili e non possono essere rivalutate.
Le quote associative si corrispondono, di regola, in un’unica soluzione, all’atto della prima iscrizione e dei successivi
rinnovi, entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo. Tali termini dovranno essere adeguatamente pubblicizzati
mediante affissione presso la sede e presso gli eventuali recapiti.
All’atto della prima ammissione, ai Soci può essere richiesto di versare, altresì, a titolo di concorso agli oneri generali, un
contributo straordinario una tantum, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il recesso dall’adesione, dopo l’inizio della stagione di pesca, non dà diritto al rimborso della quota sociale a suo tempo
versata, qualunque ne sia il motivo.
Articolo 9
La qualità di socio si perde, oltre che per casi di incompatibilità previsti all’art. 7, anche per mancato pagamento della
quota associativa annuale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
TITOLO III
Degli Organi Sociali
Articolo 10
Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea dei Soci
  • Il Presidente
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti
    Gli organi della Associazione sono eletti dall’Assemblea dei Soci e durano in carica cinque anni.
    Articolo 11
    L’Assemblea dei Soci è il supremo organo deliberante della Associazione.
    Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute da un Presidente, dalla stessa designato e possono essere, sulla base di
    decisioni poste all’ordine del giorno, ordinarie o straordinarie.
    L’Assemblea ordinaria è convocata almeno annualmente e ad essa sono riservate le seguenti competenze:
    a) Approvare annualmente il bilancio economico e finanziario, sia consuntivo che preventivo, redatti dal Consiglio
    Direttivo;
    b) Proporre al Consiglio Direttivo eventuali interventi finalizzati ad una gestione più efficace, efficiente ed
    economica, nel rispetto dei principi generali indicati al precedente art. 2.
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    In assemblea ordinaria, da tenersi possibilmente in giorno festivo o in serata prefestiva, ogni cinque anni, si provvede al
    rinnovo degli organi che avverrà con le modalità di cui all’art. 25.
    All’Assemblea straordinaria sono riservate le seguenti competenze:
    a) approvare lo Statuto sociale e le sue eventuali modifiche, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’ordinamento giuridico;
    b) deliberare la eventuale cessazione dell’Associazione.
    Articolo 12
    La convocazione dell’Assemblea dei Soci è fatta a mezzo di avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del
    luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima della adunanza stessa
    mediante lettera all’indirizzo del socio oppure mediante avvisi da affiggersi, almeno quindici giorni prima della data
    fissata per la prima convocazione, presso la sede dell’associazione e in altri idonei luoghi. Nell’avviso di convocazione
    deve essere fissata la data della seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima convocazione.
    L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il 31 gennaio, per la approvazione del
    bilancio economico e finanziario, sia consuntivo che preventivo.
    Una copia dei bilanci deve essere tenuta a disposizione dei Soci, nella sede sociale della Associazione, almeno otto giorni
    prima della data di prima convocazione della Assemblea ed inoltre affissa all’interno del luogo dell’adunanza.
    L’Assemblea dei Soci può essere inoltre convocata:
    a) su deliberazione del Consiglio Direttivo, approvata con maggioranza di almeno 2/3 dei loro componenti;
    b) su richiesta di almeno 1/5 dei Soci, che presenteranno domanda motivata al Consiglio Direttivo.
    Articolo 13
    Le assemblee, ordinaria e straordinaria, sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più
    uno dei Soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.
    Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei Soci presenti, mentre per le deliberazioni riservate
    alla assemblea straordinaria è richiesta, salvo diversa disposizione di legge, la maggioranza dei 2/3 dei Soci presenti.
    Ciascun socio, purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto e non sono ammesse deleghe di rappresentanza nelle
    Assemblee.
    Articolo 14
    La direzione della Associazione è affidata ad un Consiglio Direttivo eletto dalla Assemblea generale dei Soci composto
    da un numero pari di consiglieri, compreso tra un minimo di 8 elevabile a un massimo di 12, e in rapporto di 2
    componenti ogni 500 Soci o frazione di 500 eccedente i primi 1000 computati al giorno dell’Assemblea per la 1^ elezione
    ed ai Soci iscritti nell’anno precedente per gli anni successivi.
    I consiglieri durano in carica cinque anni e prestano la loro opera gratuitamente.
    Non possono essere eletti a componenti il Consiglio Direttivo e comunque nei vari organi, e se eletti decadono, i Soci che
    rivestano cariche sociali in altre concessioni di pesca, e i Soci per i quali, a insindacabile giudizio degli altri membri del
    Consiglio Direttivo, siano accertate le cause di incompatibilità di cui al precedente art. 7.
    Alle sedute del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentate della Provincia, designato
    dalla stessa, e un rappresentante designato unitariamente dalle Comunità Montane nel cui territorio sono comprese le
    acque del bacino.
    Articolo15
    Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie,
    nomina il direttore tecnico e il direttore amministrativo. Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi ad altri soggetti scelti
    tra i soci della associazione o tra persone di comprovata esperienza per lo svolgimento della gestione tecnica e
    amministrativa delle acque affidate in gestione.
    Articolo 16
    Al Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, è demandata l’amministrazione ordinaria della Associazione e la
    gestione tecnica della concessione.
    In particolare, sono compiti del Consiglio Direttivo:
    a) convocare l’assemblea ordinaria entro il 31 gennaio di ogni anno e le eventuali assemblee straordinarie;
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    b) redigere il bilancio di previsione annuale e dell’annesso programma di attività sociale;
    c) predisporre il conto consuntivo economico e finanziario annuale, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei
    conti;
    d) adottare i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
    e) valutare e decidere i casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 14;
    f) dare pratica attuazione alla gestione tecnica delle acque oggetto della Concessione nel rispetto dei piani di
    gestione individuati dalla Provincia, nell’ambito del progetto generale contenuto nella Carta Ittica;
    g) la formulazione alla Provincia di motivate proposte di miglioramento o di modifica del piano di gestione stabilito
    dalla Carta Ittica;
    h) fissare le quote di associazione annuale, dei contributi straordinari per la prima ammissione, nonché dell’importo
    da corrispondere per la cessione dei permessi giornalieri;
    i) provvedere ai ripopolamenti ittici;
    j) provvedere al recupero del materiale ittico nelle zone di ripopolamento, nonché in occasione di asciutte naturali o
    artificiali dei corsi d’acqua, avvalendosi, se necessario, dei mezzi della Provincia la quale garantirà anche un’adeguata
    assistenza tecnico-operativa;
    k) compilare e distribuire le tessere-permesso personali per l’accesso alla Concessione;
    l) liquidare il rimborso delle spese sostenute dai componenti il Consiglio Direttivo e dal personale di vigilanza non
    dipendente dalla Provincia, nonché i compensi per attività eventualmente commissionate a collabori esterni;
    m) individuare all’interno della Concessione tratti di corsi d’acqua (“settori”) nei quali la pesca può essere
    diversamente regolamentata o limitata;
    n) deliberare su ogni impegno di spesa per i compiti di istituto, verbalizzando ogni deliberazione che dovrà essere
    tenuta a disposizione degli organi di controllo;
    o) fissare la sede della Concessione.
    Articolo 17
    Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione,
    può riscuotere somme dovute a qualsiasi titolo anche da Pubbliche amministrazioni, rilasciando quietanza. Coordina e
    controlla l’operato degli addetti al settore tecnico e amministrativo.
    Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione, secondo le modalità previste dall’art. 25 e, in
    caso di dimissioni o decadenza, il Consiglio Direttivo deve provvedere all’elezione del nuovo Presidente entro trenta
    giorni dalla data di accettazione delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.
    Il Consiglio Direttivo, con la maggioranza che rappresenti almeno i due terzi dei propri componenti, può esprimere
    motivata mozione di sfiducia nei confronti del Presidente eletto, con conseguente decadenza dalla carica. Nella stessa
    seduta il Consiglio dovrà provvedere all’elezione del nuovo Presidente.
    Articolo 18
    Il Vice Presidente vicario, se individuato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente nei casi di assenza o
    impedimento.
    In sua mancanza, il Consiglio Direttivo viene presieduto dal Consigliere più anziano d’età.
    Articolo 19
    Il Direttore Tecnico provvede a far eseguire le decisioni del Consiglio Direttivo organizzando i servizi tecnici e di
    sorveglianza, mediante guardie giurate volontarie e prestazioni di soci che accettino, volontariamente, le mansioni
    richieste.
    Per l’adempimento dei suoi compiti il Direttore Tecnico sarà coadiuvato da almeno un altro consigliere, il quale in caso di
    assenza o impedimento del Direttore Tecnico ne assolve le funzioni relative.
    Articolo 20
    Il Direttore Amministrativo attende alla organizzazione contabile della Associazione.
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    Provvede altresì alla riscossione delle entrate della Associazione, alla custodia nella cassa corrente delle somme
    disponibili, cura l’organizzazione interna dell’Ufficio, attua tutti gli adempimenti giuridici e tributari derivanti dalla
    attività amministrativa.
    È responsabile della ordinaria tenuta dell’archivio, della custodia e conservazione dei carteggi e dei registri della
    Associazione.
    Provvede inoltre a redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché gli altri atti necessari alla vita associativa,
    come i verbali delle sedute delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.
    Per l’adempimento dei suoi compiti il Direttore Amministrativo sarà coadiuvato da almeno un altro consigliere, il quale,
    in caso di assenza o impedimento del Direttore Amministrativo ne assolve le funzioni relative.
    Articolo 21
    I membri del Consiglio Direttivo potranno essere dichiarati decaduti dal loro mandato in caso di assenza ingiustificata alle
    riunioni del Consiglio stesso per almeno 3 volte consecutive o per 5 volte nell’anno sociale.
    In caso di dimissioni, decadenza o altro impedimento il membro del Consiglio Direttivo sarà sostituito dal primo dei non
    eletti alle precedenti elezioni.
    Nel caso in cui non vi siano altri candidati non eletti, il Presidente nomina consigliere, su proposta unanime del Consiglio
    Direttivo, un socio della associazione che si sia reso disponibile a prestare la propria opera volontariamente.
    Articolo 22
    Il Collegio dei Revisori dei conti, eletto dall’Assemblea, dura in carica 5 anni ed è composto da 3 membri effettivi e da 2
    supplenti.
    Il Collegio elegge un Presidente tra i membri effettivi del Collegio stesso.
    Il Collegio dei Revisori dei conti provvede al controllo della amministrazione della Associazione e le sue determinazioni
    sono assunte collegialmente, in forma di relazione scritta.
    Almeno uno dei componenti effettivi il Collegio deve essere Ragioniere o laureato in economia e commercio o altra
    laurea equipollente e, se non presente fra gli eletti, sarà cooptato, preferenzialmente fra i Soci, a cura del Consiglio
    Direttivo.
    Articolo 23
    Per lo svolgimento dei vari compiti amministrativi, tecnici e di vigilanza, l’Associazione si avvale principalmente
    dell’apporto volontario dei propri soci.
    La qualità di socio è titolo preferenziale per accedere ad incarichi, salvo il possesso, da parte degli interessati, dei requisiti
    necessari.
    Le varie mansioni, come la guardia giurata, il sorvegliante, l’addetto alle immissioni di fauna ittica, o altro, non
    costituiscono un rapporto di lavoro, ma rappresentano un incarico conferito dall’associazione e liberamente accettato
    dagli interessati.
    Le mansioni devono essere disimpegnate gratuitamente; tuttavia, salva apposita deliberazione degli organi statutari
    competenti, possono essere stabiliti rimborsi per le spese sostenute o compensi per le attività svolte.
    Articolo 24
    In ogni caso il personale impiegato dalla Associazione, per il disimpegno degli incarichi da questa conferita, dovrà essere
    tutelato mediante assicurazione contro gli infortuni.
    Il Consiglio Direttivo può deliberare, inoltre, di assicurare i componenti degli organi statutari per i rischi derivanti
    dall’esercizio del loro mandato, nonché tutti i Soci per i rischi derivanti a sé stessi e/o a terzi in relazione all’esercizio
    delle attività di pesca.
    L’Associazione, comunque, non può essere chiamata a rispondere direttamente dai soci o da terzi per i danni derivanti
    dall’esercizio dell’attività di pesca dei soci o di altri soggetti autorizzati.
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    TITOLO IV
    Delle Elezioni
    Articolo 25
    Devono essere chiamati a votare per l’elezione degli organi sociali e possono essere eletti tutti i soci maggiorenni. Le elezioni
    del Consiglio Direttivo avvengono su presentazione di liste accompagnate dalle firme di almeno 20 soci sottoscrittori
    e presentate al Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.
    Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati alla carica di Consigliere non inferiore al numero dei componenti il
    Consiglio Direttivo più uno.
    Ogni socio potrà votare per una sola lista e potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari alla metà dei
    Consiglieri da eleggere. I voti espressi per i candidati Consiglieri inseriti in liste diverse o per un numero di candidati
    superiori al previsto si intendono nulli. Saranno eletti alla carica di Consigliere, in ordine di preferenze individuali, i
    candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti. In caso di parità di voti tra i candidati alla carica di consigliere
    risulterà eletto il candidato più anziano. In caso di parità fra liste si dovrà indire la votazione per il ballottaggio entro 15
    giorni. Il Consiglio direttivo, nel corso della prima riunione, provvederà all’elezione del Presidente.
    L’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene comunque su lista unica composta di almeno 7 soci e presentata da
    almeno 5 sottoscrittori; le preferenze esprimibili saranno al massimo 3. Risultano eletti quali membri effettivi del Collegio
    i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze personali, mentre i successivi due saranno eletti
    membri supplenti. In caso di parità di preferenze ottenute da due o più candidati risulterà eletto il candidato più anziano
    d’età.
    I soci che hanno firmato per la presentazione di una lista non possono firmare anche per la presentazione di un’altra lista.
    I soci non possono essere contemporaneamente candidati e sottoscrittori di liste.
    TITOLO V
    Delle Disposizioni Transitorie e Finali
    Articolo 26
    Il presente Statuto entrerà in vigore a partire dal 15° giorno successivo alla approvazione della Assemblea dei Soci e
    dovrà essere regolarmente registrato a cura del Consiglio Direttivo e trasmesso alla Provincia per il controllo della
    rispondenza allo Statuto tipo delle associazioni concessionarie.
    Articolo 27
    Le norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti gli associati i quali rinunciano, in caso di controversia, ad ogni
    azione legale.
    Le eventuali controversie potranno essere sottoposte dagli organi statutari e dal singolo socio ad un collegio di
    conciliazione composto da due membri nominati dal Consiglio Direttivo e da due membri indicati dalla Provincia e
    presieduto dal Presidente della Associazione o da un suo delegato.
    Le decisioni del Collegio di conciliazione sono inappellabili per il socio.
    Articolo 28
    In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe,
    indicata dalla Provincia preferibilmente operante nel medesimo territorio.
    Articolo 29
    Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni generali sulle Associazioni di persone
    non commerciali, le norme del Codice Civile, delle leggi speciali e dei regolamenti vigenti.